Considerate le tante richieste di chiarimenti che ci stanno pervenendo sulla detrazione del 50% per il recupero edilizio (detrazione di imposta o, in alternativa sconto in fattura o cessione del credito) che dà diritto al bonus mobili ed elettrodomestici, ricordiamo che riguarda non solo i lavori edili pesanti, come ad esempio lo spostamento di una parete interna o la fusione di due appartamenti, ma anche tutta una serie di piccoli interventi, agevolati a prescindere dalla categoria edilizia in cui ricadono.
I requisiti per lo sconto sugli arredi
Per poter abbinare ai lavori di ristrutturazione (o al sismabonus) il bonus mobili –confermato fino alla fine del 2021 nella sola forma di detrazione d’imposta del 50% (senza possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito) con un tetto di spesa che da 10mila passa a 16mila euro – è necessario che vengano rispettate tre condizioni:
- i lavori agevolati dalla detrazione del 50% devono essere almeno di manutenzione straordinaria. Solo sulle parti condominiali, infatti, è ammessa anche la manutenzione ordinaria (come la tinteggiatura di pareti e soffitti);
- le opere di ristrutturazione agevolate devono essere avviate non prima del 1° gennaio 2020;
- i lavori devono essere avviati prima dell’acquisto degli arredi, mentre non è fondamentale che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, comunque, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da conservare in caso di futuri controlli del Fisco.
I lavori agevolati anche «mini»:
Tra gli interventi di manutenzione straordinaria (e quindi agevolati) nei singoli appartamenti rientrano:
- la realizzazione dei servizi igienici (come un secondo bagno) o l’integrale rifacimento di un bagno esistente con sostituzione delle tubature;
- la sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia (attenzione: purché non agevolata dall’ecobonus, cui non si può “agganciare” il bonus mobili);
- il rifacimento dell’impianto elettrico;
- la sostituzione della caldaia (anche in questo caso, non dev’essere agevolata dall’ecobonus ma dalla detrazione edilizia standard);
- l’installazione di un pannello solare fotovoltaico al servizio dell’abitazione;
- la sostituzione dello scaldabagno (anche da elettrico a metano), che rientra tra le opere detraibili al 50% perché dirette a conseguire un risparmio energetico.
- l’installazione di un portoncino blindato al posto della vecchia porta esterna;
- l’installazione di un impianto di allarme all’interno della singola abitazione: purché richieda opere sull’impianto elettrico, è un intervento di manutenzione straordinaria che consente il bonus mobili;
- l’installazione o la sostituzione del videocitofono, che consente l’applicazione del bonus mobili solo se inerente a un’abitazione unifamiliare e non a un condominio. Per il condominio, infatti, il bonus mobili si applica per l’arredo di parti comuni e non della singola unità immobiliare (ad esempio, arredo della casa del portiere o del cortile/giardino). Anche qui, se il regolamento edilizio comunale non richiede titoli abilitativi per l’intervento, bisogna predisporre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- l’installazione o sostituzione delle inferriate all’interno delle singole abitazioni: anch’esso un intervento di manutenzione straordinaria che, se fruisce della detrazione del 50% per ristrutturazione, consente comunque l’accesso al bonus mobili.
Un’eccezione alla regola: in quali casi gli interventi di manutenzione ordinaria su singole unità immobiliari residenziali possono beneficiare del bonus ristrutturazione del 50%
La sostituzione di porte interne e tutti i lavori di manutenzione ordinaria possono usufruire del bonus ristrutturazione del 50% se sono collegati ad interventi ‘maggiori’ che ricadono almeno nella manutenzione straordinaria.
A ribadirlo è stato di recente il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) nella risposta ad un’interrogazione di un deputato che chiedeva chiarimenti sulla possibilità di detrarre le porte interne.
In tale occasione, il MEF ha confermato che la detrazione spetta anche nell’ipotesi di spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria sulle singole unità immobiliari, se tali interventi fanno parte di un intervento di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.
Nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia, effettuato sulla singola unità immobiliare, la detrazione, dunque, può essere calcolata, nel limite complessivamente stabilito dalla norma, anche con riferimento alle spese sostenute per opere di finitura, quali la sostituzione di porte interne, rientranti nella manutenzione ordinaria, se tali opere sono necessarie al completamento dell’intervento edilizio nel suo insieme.
Per maggiori informazioni https://www.federmobili.it/bonus-mobili-2021/